La SCIA, acronimo appunto di Segnalazione certificata di inizio attività, è prevista dall’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, in seguito ad aggiornamenti successivi alla sua pubblicazione.
È necessario presentare la SCIA quando gli interventi che vuoi realizzare sono:
- manutenzione straordinaria;
- restauri e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
La caratteristica che questi interventi devono in ogni caso avere è l’interessare gli elementi strutturali dell’edificio.
Esiste inoltre la possibilità di utilizzare la SCIA per comunicare varianti in corso d’opera a Permessi di costruire già in essere, prima della dichiarazione di fine lavori.
La Segnalazione va inviata all’amministrazione territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori programmato, tempo in cui l’amministrazione stessa può effettuare osservazioni, richiedere integrazioni o indicare prescrizioni sugli interventi.
La validità del titolo abilitativo ottenuto con la SCIA, cioè il tempo in cui è necessario terminare i lavori come da progetto presentato, è di 3 anni dall’inizio lavori. Se i lavori non sono terminati entro tale data si deve presentare una nuova SCIA per le parti mancanti.
Come per la CILA, anche in questo caso è il progettista che assevera tramite dichiarazione sotto propria responsabilità che il progetto rispetta la normativa vigente in ambito edilizio e che di conseguenza sono consegnate tutte le documentazioni richieste dai campi specifici coinvolti (inquinamento ambientale, movimento terra, efficienza energetica, progettazione impiantistica, abbattimento delle barriere architettoniche, inquinamento acustico).
Il tecnico è perciò una figura fondamentale, contattaci per conoscere le nostre opzioni di consulenza.