Ci sono situazioni in cui non è necessario richiedere titoli abilitativi, previste specificatamente con l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia e il Decreto Legislativo 222/2016.
Gli interventi che possono usufruire dell’inserimento in questa categoria, attività di edilizia libera, devono in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni dettate dalle leggi urbanistiche (comunali, provinciali e regionali), di tutela del paesaggio e dei beni storico artistici, di tutela idrogeologica e ambientale, di efficientamento energetico e antisismico, senza scordarsi dei regolamenti antincendio, igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro.
I lavori sono intuitivamente di ridotta entità nella fattispecie della manutenzione ordinaria: tutto ciò che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture edilizie, o quello che è utile ad integrare e mantenere l’efficienza degli impianti installati.
Alcuni interventi sono più d’impatto, ma riconducibili comunque ad edilizia libera, come ad esempio pergole, aree gioco, pavimentazioni esterne, posa di pannelli fotovoltaici e solari termici e quanto utile all’eliminazione delle barriere architettoniche (senza alterare la sagoma dell’edificio su cui si interviene).
Se ciò che è nei tuoi progetti non rientra in quanto scritto sopra, prova a controllare se è sufficiente una CILA, oppure serve una SCIA o invece è necessario un Permesso di costruire.